Green Pass obbligatorio in azienda: le regole per adempiere ai controlli
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante lâestensione dellâambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Il Decreto prevede l’obbligo di esibire il certificato verde nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, da venerdÃŽ 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.Per il settore privato sono previste importanti novità , che riassumiamo sinteticamente di seguito.
PREVISIONI PER IL SETTORE PRIVATO (art. 3, D.L. 21 settembre 2021 n. 127)
- dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato ÃĻ tenuto a possedere il green pass al fine di accedere al luogo in cui l’attività viene svolta, nonchÃĻ ad esibire il documento su richiesta ai soggetti incaricati del controllo;
- l’obbligo ÃĻ esteso anche nei confronti di chi svolga -nei luoghi di lavoro di cui al punto precedente- nel settore privato, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni;
- sono incaricati di tale controllo i datori di lavoro, in relazione ai propri dipendenti, nonchÃĻ i committenti per eventuali soggetti esterni che svolgano attività lavorativa all’interno dei propri siti;
- entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro sono tenuti a definire le modalità operative per l’organizzazione del controllo, anche a campione. Le verifiche delle certificazioni sono effettuate secondo le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 (cap. 2 del documento). Prioritariamente, ove possibile, i controlli devono essere svolti al momento dell’accesso al luogo di lavoro. I soggetti incaricati dellâaccertamento delle eventuali violazioni saranno individuati con atto formale, emanato dal datore di lavoro.
- i lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del green pass o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, andranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione nÃĻ altro compenso o emolumento, comunque denominato, pur mantenendo la conservazione del posto di lavoro e non rilevando l’assenza ai fini disciplinari;
- nel caso in cui i lavoratori accedano ai luoghi di lavoro senza possedere il green pass, saranno sanzionabili disciplinarmente dal datore di lavoro e soggetti a sanzione amministrativa;
- sono soggette a sanzione le imprese che entro il 15 ottobre non definiscano le modalità del controllo o che, in concreto, non effettuino tale verifica;
- per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (lavoratore privo di certificazione al momento dell’accesso o non in possesso del green pass), il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
COME VANNO EFFETTUATE LE VERIFICHE (art. 13 del DPCM 17 giugno 2021) – sintesi
- Comma 1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 ÃĻ effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, [C19 Check] che consente unicamente di controllare l’autenticità , la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
- Comma 4. L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità .
- Comma 5. L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.
COSA FARE QUINDI
Per quanto, ad oggi, ÃĻ dato sapere (in attesa di chiarimenti) si puÃē affermare che:
- I controlli devono essere svolti da personale formalmente individuato a cui ÃĻ stata consegnata la lettera di autorizzazione contenente specifiche istruzioni su come dovrà comportarsi in materia di privacy;
- NON ÃĻ possibile per le aziende creare un elenco di dipendenti che riassuma quali siano vaccinati e quali no e/o con appuntante le scadenze del certificato vaccinale;
à possibile, per i soggetti incaricati, tenere un elenco dei soggetti per cui sia stato effettuato il controllo di green pass al fine di rendicontare (soprattutto per aziende numerose) al responsabile HR di aver effettuato un controllo completo sul personale in forza; - Il decreto legge del 21 settembre 2021 riduce i tempi di âattesaâ tra la seconda dose e lâabilitazione al green pass. Un dipendente che viene vaccinato dopo poche ore dovrebbe trovare il proprio green pass nel suo fascicolo personale (mediante lâaccesso allâapp IO);
- Lâapp C19 check nella lettura puÃē restuire la validità sia tramite schermate di colore verde che di colore azzurro. Entrambe valide in Italia.
- Dovrà essere esposta nei luoghi di lavoro unâinformativa privacy relativa al controllo green pass (che puÃē anche essere inviata per posta una tantum ai dipendenti).